Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex fidanzata?
Domanda: “Si può chiedere la restituzione di un regalo all’ex fidanzata?”
Risposta: “In caso di rottura di un fidanzamento, la legge tutela gli innamorati delusi esclusivamente rispetto ai doni fatti a causa della promessa di matrimonio, ovverosia dell’impegno preso dai due ex fidanzati di frequentarsi con l’intento serio e concreto di sposarsi.
Il codice civile, infatti, dopo aver sancito all’articolo 79 che la promessa di matrimonio non obbliga né a contrarre le nozze né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, si occupa di restituzione dei doni specificamente all’articolo 80, stabilendo che il promittente, nel caso in cui il matrimonio non sia stato contratto, può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, seppure entro massimo un anno dal giorno in cui c’è stato il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Per completezza si precisa che, se la promessa di matrimonio è fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da un maggiorenne o da un minorenne ammesso a contrarre matrimonio oppure risulta dalla richiesta della pubblicazione, il promittente che si rifiuta di onorarla senza un giusto motivo o che dà all’altro con colpa un giusto motivo di rifiuto è tenuto a risarcire il danno causato all’ex per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa, entro il limite in cui le predette spese e obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti e purché la relativa domanda sia proposta entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Tornando ai doni, tali norme rendono chiaro, quindi, che solo alcuni dei doni fatti da un ex innamorato all’altro nel corso del fidanzamento devono essere restituiti per legge: quelli dipendenti dalla promessa di matrimonio (l’esempio classico è quello dell’anello di fidanzamento). Tutti gli altri, ovverosia quelli connessi a semplici manifestazioni di affetto o fatti in occasione di eventi specifici (come compleanno, Natale, Pasqua, etc.), non possono essere invece pretesi indietro”.
FONTE: Studio Cataldi