Raccolta differenziata- No a multe sulla presunzione: la sentenza
La sanzione deve basarsi sulla certezza della condotta sbagliata e sulla singola persona che l’ha commessa.
Con la raccolta differenziata in rapida espansione, sono molti i comuni che la stanno adottando allo scopo di ridurre l’impatto ambientare e continuare il ricircolo del prodotto. Con riferimento alle sanzioni, occorre tuttavia fare una precisazione: non è possibile fondarsi su presunzioni, ma l’unico soggetto che può essere sanzionato è l’effettivo responsabile della violazione.
L’articolo 3 della legge numero 689/1981 sancisce chiaramente che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
In sostanza la multa per inesatta differenziazione dei rifiuti non può essere inviata al proprietario dell’appartamento dal quale proviene il sacchetto “incriminato” né all’eventuale diverso titolare della tassa sui rifiuti, ma a rispondere della sanzione è chi la ha materialmente commessa.