Decreto concorrenza sulla telefonia- Le novità principali: addio a servizi non richiesti

Come noto, è entrato in vigore il testo del cosiddetto Decreto Concorrenza che introduce molte novità nel mondo dei consumatori.

CASSINO. Confconsumatori commenta le principali in materia di telefonia.

PIÙ CHIAREZZA SUI COSTI DI DISMISSIONE
Nella parte relativa ai costi di dismissione, all’interno del Comma 3, si aggiunge che i costi relativi al recesso o al Artattoo Cassinotrasferimento dell’utenza sono commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda,
e comunque rese note al consumatore in fase di pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate in via generale all’Autorità esplicitando analiticamente la composizione di ogni voce e la
rispettiva giustificazione economica.

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È un bene che debbano essere specificati nel dettaglio i costi di disattivazione. L’obbligo di mandare resoconto analitico e giustificato dei costi all’AGCOM è una novità: di fatto fino a questo momento l’AGCOM dava solo contezza dell’esistenza di costi di disattivazione, che dovevano essere quelli indicati in contratto, ma non veniva
specificato il dettaglio (esistevano già le linee guida dell’Agcom sul punto ma non erano osservate).

RECESSO SEMPLIFICATO E ONLINE
Si aggiunge il comma 3-bis: le modalità di recesso e cambio gestore devono essere semplici e seguire le medesime forme utilizzate al momento dell’attivazione. Devono prevedere modalità telematiche per il recesso e il cambio gestore.

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Fino a questo momento la disdetta aveva validità solo se inviata per raccomandata a/r o Pec; adesso viene introdottaRistorante Pizzeria La Cortiglia - Vallerotonda per legge la possibilità di utilizzare altri canali. L’importante è che la modalità telematica utilizzata permetta al consumatore di dimostrare l’invio della disdetta o della comunicazione di cambio gestore, fondamentale in caso di controversia.

REGOLE PER LE PENALI SUI CONTRATTI
Si aggiunge il comma 3-ter: si stabilisce per legge che i contratti con operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche che comprendono offerte promozionali di fornitura di beni e servizi non possono avere durata superiore a 24mesi. E nel caso di risoluzione anticipata, si applicano i medesimi obblighi informativi e limiti agli oneri
previsti dal comma 3 terzo periodo (primo punto). Gli eventuali e relativi costi devono essere equi, commisurati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

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Secondo una già in vigore interpretazione dell’AGCOM, finora in caso di risoluzione anticipata di un contratto che prevedeva sconti con vincolo contrattuale, era possibile prevedere penali (es: restituzione sconti fruiti). Con questo articolo, invece, si regolamentano tali penali e si specifica che i costi devono essere chiari ed evidenti al momento della stipula e commisurati al valore del contratto e della durata residua della promozione. Così non possono essere applicate penali altissime e prive di regole come talvolta è avvenuto finora.

STOP AI SERVIZI NON RICHIESTI
Si aggiunge il comma 3-quater: in caso di addebiti da parte di terzi, i gestori hanno l’obbligo di acquisire la prova del consenso espresso del cliente. È vietato prevedere la possibilità per il consumatore di ricevere servizi in abbonamento (da parte dello stesso operatore o di terzi) senza previo consenso espresso e documentato.

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Finalmente per attivare servizi aggiuntivi deve essere presente il consenso espresso dell’utente. Sicuramente è un adempimento in più anche per l’utente, ma lo tutela da tutti quei servizi non richiesti, spesso da parte di terzi, che sono spesso oggetto di controversia, soprattutto quando si parla di servizio dati (internet).

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