Ddl reato propaganda: fino a 2 anni di carcere per chi fa il saluto romano

Chi fa il cosiddetto “saluto romano” rischierà fino a due anni di carcere. Idem chi viene beccato a vendere o a distribuire souvenir (magliette, accendini, tazze, calendari, ecc.) con simboli fascisti e nazifascisti. A prevederlo è la proposta di legge che vuole introdurre nel codice penale il nuovo articolo 293-bis rubricato “Reato di propaganda del regime fascista e nazifascista“. Il provvedimento (sotto allegato) questa settimana sarà esaminato dalla commissione giustizia della Camera, con relatore Verini del Pd.

Il reato di propaganda di regime

La proposta mira ad introdurre una fattispecie ad hoc per punire il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Pur esistendo infatti leggi speciali in materia (come la Scelba ad esempio), si legge nella relazione al testo, l’obiettivo è quello “di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti”. Vi sono infatti comportamenti “semplici o estemporanei” che sfuggono alle fattispecie di reato già sanzionate, come ad esempio, “il cosiddetto saluto romano che, non essendo volto necessariamente a costituire un’associazione o a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, finisce per non essere di per sé solo sanzionabile”. E ciò, prosegue la relazione, nonostante vi siano numerose sentenza della Cassazione (tra cui da ultimo la n. 37577/2014), che “hanno confermato che il saluto romano è un gesto perseguibile sulla base della legislazione vigente”. Non solo. Altrettanto “grave e non derubricabile a un mero fatto di folklore – scrivono i firmatari – è tutta la complessa attività commerciale che ruota intorno alla vendita e al commercio di gadget o, ad esempio, a bottiglie di vino riproducenti immagini, simboli o slogan esplicitamente rievocativi dell’ideologia del regime fascista o nazifascista”.

Il nuovo art. 293-bis del codice penale

Da qui l’esigenza di prevedere una fattispecie ad hoc nel codice penale, all’interno dei delitti contro la personalità dello Stato, che punisca “chiunque propagandi le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o venditadi beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiami pubblicamente la simbologia o la gestualità”. La sanzione prevista dal nuovo art. 293-bis del codice penale è la reclusione da sei mesi a due anni.

Al secondo comma, inoltre, è prevista l’aggravante della pena (aumentata di 1/3), se il fatto è commesso attraverso “strumenti telematici o informatici”. Non v’è dubbio, infatti, conclude la relazione al ddl, “che la propaganda di determinate condotte ha ormai trovato un terreno privilegiato attraverso le nuove tecnologie che consentono con pochi click di veicolare messaggi, immagini o simboli a una platea di destinatari certamente sconosciuta ai tempi in cui fu approvata la legge Scelba”.

Ddl reato di propaganda fascista 

FONTE: Studio Cataldi

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