Dal 1 settembre nuove procedure per autorizzazioni e licenze per alcune attività commerciali

Dal 1 settembre cambiano le regole per richiedere autorizzazioni e licenze per determinate tipologie di attività commerciali.

CASSINO. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, nell’ambito del processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione, ricorda che il 30 giugno scorso è scaduto il termine entro il quale le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 222/2016, c.d. SCIA 2.

Ai fini di una prima applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto è stata predisposta una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, relativa alle seguenti attività:

– commercio di oggetti preziosi

– commercio di armi comuni

– produzione – duplicazione- commercio di prodotti audiovisivi

– agenzie di affari soggette a comunicazione al Questore

– agenzie di recupero crediti

– gestione di sale scommesse, bingo e VTL

– domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca degli stessi.

Il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti aventi ad oggetto l’esercizio delle attività produttive e di prestazioni di servizi è il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), che a sua volta inoltrerà la documentazione alle altre Amministrazioni chiamate ad intervenire nel procedimento.

Soltanto  nei casi di seguito elencati sarà possibile presentare l’istanza in modalità alternativa  presso la Questura di Artattoo Cassinocompetenza:

  • sale con videolottery, bingo, raccolta scommesse
  • agenzia di recupero crediti
  • agenzia di pubblici incanti, matrimoniale o di pubbliche relazioni.

Pertanto, in applicazione di quanto sopra indicato, si comunica che dal prossimo 1 settembre 2017 non verranno accettate istanze relative al rilascio delle autorizzazioni di competenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, né presso lo sportello (Questura) ivi ubicato, né presso i Commissariati, fatte salve le eccezioni indicate nell’elenco sopra riportato.

Condividi...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi