Cassino- Arrivata l’ordinanza comunale sulla movida notturna: a mezzanotte stop a musica e alcool
CASSINO. L’ordinanza antimovida tanto annunciata, è arrivata. D’Alessandro l’ha firmata stamattina, “Misure a tutela dell’area Centro Città” che hanno l’obiettivo di contrastare il degrado urbano, a tutela delle esigenze di sicurezza urbana e di salute pubblica. Tali misure si prefiggono di contrastare il degrado urbano specie sull’onda dei fatti di cronaca delle ultime settimane, mediante l’introduzione di provvedimenti preventivi che incideranno sulla disciplina degli orari per le diffusioni sonore, sulle modalità di vendita per asporto in contenitori rigidi.
«Siamo favorevoli all’animazione, alla movida ma queste circostanze non devono sfociare in episodi di violazione delle regole di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano, nonché di grave turbamento della quiete pubblica – ha detto D’Alessandro – la connotazione dell’area in discussione, come recita l’ordinanza, e la densità del tessuto abitativo fa emergere sensibilmente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra giuste esigenze di quiete e di ordine, avanzate dalla cittadinanza e le richieste, espresse da un’altra parte di cittadini, soprattutto giovani, a favore di una città vivace e vivibile anche nelle ore serali».
Ecco i punti principali dell’ordinanza emessa dal primo cittadino, Carlo Maria D’Alessandro:
1) E’ fatto divieto:
1.1) dalle ore 24.00 alle ore 7.00 di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al transito;
1.2) dalle ore 24.00 alle ore 7.00 di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro da asporto;
c) dalle ore 24.00 alle ore 7.00 di vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, non consumate all’interno del locale, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
d) dalle ore 1.00 alle ore 7.00, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree esterne anche se adiacenti al locale, o attraverso distributori automatici e in circoli privati. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo altresì, all’interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
2) E’ vietata dalle ore 24.00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, artigianali e alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private.
2.1) Dopo tale orario ogni attività musicale potrà avvenire solo all’interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo senza emissioni esterne o comunque percepibili dall’esterno e, quindi, anche a porte e finestre chiuse nei limiti di legge e nel rispetto della sicurezza del locale.
2.2) La richiesta di svolgimento di serate musicali all’esterno degli esercizi commerciali dovrà essere trasmessa almeno 4 (quattro) giorni prima della data di svolgimento al Comando di Polizia Locale e all’ufficio commercio ed attività produttive. L’autorizzazione sarà subordinata alla presenza nella richiesta di idonea autocertificazione del gestore dell’esercizio commerciale di rispetto della normativa vigente in materia di diffusione sonora e inquinamento acustico. Non potrà essere autorizzato lo svolgimento di serate musicali in contemporanea tra esercizi commerciali adiacenti; in tal caso varrà il principio dell’alternanza e/o della rotazione ove insistano più di 2 (due) attività.
2.3) Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
2.4) In ogni caso, l’attività musicale svolta all’interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all’esterno.
3) Deroghe L’attività musicale, come definita al punto precedente, è consentita, in deroga rispetto agli orari ivi previsti, fino alle ore 1.00 del giorno successivo solo previa ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e nelle seguenti giornate:
3.1) 13 Giugno (festività in onore di Sant’Antonio)
3.2) 15 Agosto (Festa dell’Assunta)
Il sindaco, su proposta dell’Ufficio competente, secondo le disposizioni stabilite nei Regolamenti vigenti, con propria ordinanza potrà disporre eventuali deroghe in occasioni di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città.
4) Sanzioni. Fatta salva l’applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto oltre alla sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.
Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1 della presente ordinanza è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all’interno dell’esercizio ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.
Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o rumori ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.
In aggiunta alla sanzione pecuniaria, a cura dei vari Corpi di Polizia della Repubblica e del Comando della Polizia Locale nel caso di recidiva è applicata:
a) la sanzione accessoria della chiusura delle attività per sette giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato;
b) nel caso di ulteriore recidiva, la sanzione della chiusura è incrementata di giorni sette, che si sommano algebricamente ai sette di cui al superiore punto a);
c) per ogni eventuale ulteriore violazione successiva, la sanzione della chiusura è applicata nella misura complessiva di trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato.