Anche gli animali sono impignorabili: a patto che rientrino in alcune categorie
Con la legge numero 221 del 28 dicembre 2015 anche gli animali di affezione o da compagnia sono stati inseriti tra i beni mobili assolutamente impignorabili.
In base a quanto previsto dal codice di procedura civile, nella nuova formulazione dell’articolo 514, l’impignorabilità di tali animali si estende al caso in cui questi siano tenuti presso la casa del debitore o in altri luoghi che a lui appartengano, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.
Sono inoltre oggi impignorabili anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Si tratta di una formulazione alquanto generica e che rende necessario soffermarsi a comprendere quali siano, per il nostro ordinamento, gli animali da affezione o da compagnia.
Innanzitutto, vi rientrano i cani e i gatti. Ciò, oltre che per percezione comune, anche in forza di quanto stabilito dalla legge numero 281 del 1991.
Più ampia è l’elencazione fatta dall’Unione Europea: in forza del regolamento numero 576 del 2013, infatti, animali da affezione o da compagnia non sono solo i cani e i gatti, ma anche i furetti, gli invertebrati ad eccezione di api, bombi, molluschi e crostacei, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, gli animali acquatici ornamentali e i mammiferi roditori e conigli ad eccezione di quelli destinati alla produzione alimentare.
Per quanto riguarda, invece, gli animali impiegati a fini terapeutici e di assistenza, un’indicazione più precisa rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile è data dall’accordo siglato il 6 febbraio 2003 dal Ministero della salute, dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Tale accordo, infatti, riconduce tra gli animali da compagnia o affezione anche quelli che svolgono attività utili all’uomo, prendendo come esempi il cane per i disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.
FONTE: Studio Cataldi